DECRETO 
      LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195
Modifiche ed integrazioni al 
      decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle 
      capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai 
      responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a 
      norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/7/2003)
   
Testo in 
      vigore dal: 13-8-2003 
      
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della 
      Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 
      per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare 
      deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 
      gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
      rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
      Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera 
      dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del 
      Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 
      2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del 
      Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri 
      dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della 
      salute, delle attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli 
      affari regionali;
Emana
il seguente decreto 
      legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), 
      dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
      successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate» 
      sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti 
      professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 
      del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
      modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita' adeguate» sono 
      sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti professionali 
      di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto 
      legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le 
      parole: «attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: 
      «le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 
      8-bis».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato 
      redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 
      10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione 
      delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
      sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
      D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine, di facilitare la lettura 
      delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
      Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
      trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di 
      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 
      76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione 
      legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione 
      di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 
      oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra 
      l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e 
      di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La 
      legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di 
      obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. 
      Legge comunitaria 2001.
L'art. 21, cosi' recita: «Art. 21 (Delega al 
      Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle 
      Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale 
      attuazione).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui 
      al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, un decreto legislativo 
      recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
      successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi 
      e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle 
      Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto 
      legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, 
      e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
2. 
      L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' 
      sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura 
      dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i 
      rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi 
      quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, 
      anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
      preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di 
      lavoro".
3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 
      del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla 
      seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione 
      dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 
      d).».
Note all'art. 
      1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: 
      «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
      89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 
      95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della 
      sicurezza e della salute del lavoratori durante il lavoro». Il testo 
      dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' 
      recita: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Agli effetti delle disposizioni di 
      cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che 
      presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi 
      gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro 
      subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di 
      cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino la loro attivita' 
      per conto delle societa' e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di 
      orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale 
      avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro 
      scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti 
      di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione 
      professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi 
      ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I 
      soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della 
      determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa 
      discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto 
      titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
      che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la 
      responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale 
      definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri 
      decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 
      comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di 
      lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
      ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 
      cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
      gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme 
      delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 
      all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali 
      nell'azienda, ovvero unita' produttiva;
d) medico competente: medico in 
      possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina 
      del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
      tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene 
      del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in 
      medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni 
      individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanita' di 
      concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e 
      tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in 
      medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 
      industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del 
      lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 
      agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e 
      protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle 
      capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis;
f) 
      rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, 
      eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
      aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito 
      denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il complesso 
      delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi 
      dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali 
      nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' 
      dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, 
      presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) 
      unita' produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di 
      beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e 
      tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 
      626/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: 
      «Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione).
- 1. Salvo quanto 
      previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno 
      dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione e 
      protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le 
      regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa 
      all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, una o piu' persone 
      da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra 
      cui il responsabile del servizio in possesso delle capacita' e dei 
      requisiti professionali di cui all'art. 8-bis previa consultazione del 
      rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 
      devono essere in numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie e 
      disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro 
      assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita' 
      svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto 
      dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne 
      all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per 
      integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del 
      servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero 
      dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) 
      nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente 
      della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette 
      all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del 
      decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti 
      e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il 
      deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende 
      industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie 
      estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture 
      di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto 
      dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda 
      ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve 
      far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione 
      del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere 
      adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a 
      favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con 
      riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio 
      esterno deve possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui 
      all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
      con decreto di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del 
      commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva 
      permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, 
      per la certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli 
      operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro 
      ricorra a persone o servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla 
      propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica 
      all'ispettorato del lavoro e alle unita' sanitarie locali territorialmente 
      competenti il nominativo della persona designata come responsabile del 
      servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. 
      Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si 
      attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in 
      materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali 
      compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 2
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto 
      legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' 
      inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali 
      degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 
      interni o esterni).
- 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei 
      responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione 
      interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti 
      sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo 
      svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' 
      necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al 
      diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso 
      di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici 
      corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 
      lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza 
      permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
      di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti 
      minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono 
      organizzati dalle regioni e province autonome, dalle universita', 
      dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal 
      Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 
      civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della 
      pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di 
      lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti 
      formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per 
      i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
      Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del 
      servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, 
      e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica 
      dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 
      prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e 
      psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico 
      amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 
      sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 
      protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo 
      indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
      Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con 
      cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea 
      triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della 
      sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
      nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di 
      formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. 
      Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, 
      organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base 
      del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita' 
      di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro 
      trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 
      Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i 
      corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le 
      maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita' a carico 
      dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche 
      amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' 
      disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente 
      alla formazione del personale medesimo.».
Art. 3
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita' 
      di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
      coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente 
      o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di 
      entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a 
      conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui 
      all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di 
      entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei 
      corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, 
      possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di 
      prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio 
      non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano 
      frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o 
      da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere 
      rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del 
      decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro 
      della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
      n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto 
      dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente 
      decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e 
      delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora 
      provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacita' dei 
      responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla 
      sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 
      2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in 
      vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia 
      autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario 
      e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il 
      presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
      Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' 
      fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
      osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 
      2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente 
      del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche 
      comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
      Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro 
      degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, 
      Ministro delle attivita' produttive
Mazzella, Ministro per la funzione 
      pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 
      3:
- Il decreto del Ministro della sanita' 16 gennaio 1997 reca: 
      «Definizioni dei casi di riduzione della frequenza della visita degli 
      ambienti di lavoro da parte del medico competente.».
- L'art. 117, 
      quinto comma della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le province 
      autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
      partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi 
      comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi 
      internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme 
      di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' 
      di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».